Il Tar del Lazio ha accolto le ragioni del Cobat (Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento di pile ed accumulatori esausti) annullando la sanzione di 4.400.000 euro imposta dall’Antitrust per presunta violazione della concorrenza. Con sentenza del 27 gennaio 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato la delibera del 29 aprile 2009 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva considerato l’agire del Cobat esclusivamente con riferimento alla produzione del piombo secondario, ignorando tanto la natura giuridica del Consorzio, allora obbligatorio e pertanto vincolato a determinati comportamenti, quanto il suo fondamentale ruolo di tutela dell’ambiente e della salute umana. Due condizioni imprescindibili, stabilite dal legislatore, in un contesto in cui il piombo era considerato esclusivamente un rifiuto pericoloso -e non ancora una risorsa- e perciò non riconducibile alle logiche della concorrenza.
Secondo il Tribunale Amministrativo, l’Autorità Garante, nel condannare il Cobat, non ha di fatto considerato che il Consorzio, in quanto organismo di diritto pubblico, non era soggetto alle norme sulla tutela della concorrenza, come stabilito dall’art. 86 della stessa direttiva CE (2006/66/CE) a cui pure l’Autorità si è riferita nell’emettere la sentenza.
In sostanza, l’Antitrust ha agito come se il Consorzio fosse stato, all’epoca dei fatti contestati, sotto lo stesso regime giuridico che lo denota attualmente (decreto legge n. 188 del 20 novembre 2008).
La sentenza è stata accolta dal Cobat con grande soddisfazione perché riconosce pienamente il corretto operato dei suoi dirigenti e delle aziende associate, da sempre impegnati per la salvaguardia dell’ambiente nel rispetto della legge. La sentenza del Tar, inoltre, ristabilisce pienamente la certezza del diritto, fornendo al Cobat, che oggi opera in regime di concorrenza, la tranquillità necessaria ad affrontare e vincere le importanti sfide che lo attendono.
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