L’Organismo Congressuale Forense esprime profonda preoccupazione per il mancato adeguamento delle strutture penitenziarie italiane alla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024 sul diritto all’affettività dei detenuti, nonostante sia trascorso oltre un anno dalla sua pubblicazione.
La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 8/2025) ha ribadito con forza che il diritto all’affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari costituisce un diritto fondamentale, non una mera aspettativa, e come tale deve essere tutelato in via giurisdizionale. Un principio che è stato ulteriormente rafforzato dall’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto del 29 gennaio 2025, che ha accolto il reclamo di un detenuto, ordinando all’amministrazione penitenziaria di garantire entro 60 giorni l’esercizio del diritto ai colloqui intimi.
“Rileviamo con grande preoccupazione come, ad oggi, in nessun istituto penitenziario italiano sia stata data concreta attuazione al diritto riconosciuto dalla Consulta. Questa inaccettabile inerzia non solo crea una disparità di trattamento tra detenuti, in palese violazione dell’art. 3 della Costituzione, ma vanifica anche la portata rivoluzionaria della sentenza della Corte” – dichiara Elisabetta Brusa, Componente del Dipartimento Detenzione e Carceri di OCF.
L’OCF chiede al Ministero della Giustizia e al DAP di adottare con urgenza misure concrete per garantire l’effettività del diritto all’affettività in tutti gli istituti penitenziari, individuando e predisponendo spazi adeguati per i colloqui intimi. L’inerzia istituzionale non può più essere tollerata: si tratta di un diritto che non può rimanere sulla carta, ma deve trovare una concreta attuazione.
L’OCF, in rappresentanza dell’avvocatura italiana, non può accettare che un diritto fondamentale, riconosciuto dalla Corte Costituzionale, resti lettera morta per mere difficoltà organizzative o strutturali. “È tempo che l’amministrazione penitenziaria si assuma le proprie responsabilità e si adoperi concretamente per garantire l’esercizio di questo diritto, senza più alcun indugio. L’OCF monitora la situazione e sosterrà ogni iniziativa volta a garantire l’effettiva tutela del diritto all’affettività delle persone detenute” – conclude Elisabetta Brusa.
Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit - Sede legale: via Arenula, 29
00186 Roma Tel. 06681621 - info@eprcomunicazione.it
Codice Fiscale - Partita IVA: 11332181004 Iscrizione registro REA: 1295074
ISIN IT0005519837
Eprcomunicazione è una testata iscritta al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma, sezione per la stampa e l’informazione. Iscrizione del 13/05/2010 al n. 208/2010 - Direttore Responsabile Camillo Ricci